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Tutti i veicoli devono essere sottoposti a prova di revisione entro 4 anni dalla prima immatricolazione (nel mese) e dopo 2 anni dall'ultima revisione effettuata (nel mese). I mezzi adibiti a trasporto di terzi con conducente (es. Taxi, ambulanze) devono presentarsi alla revisione ogni anno (nel mese).
Le revisioni sono disciplinate dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada).
La revisione straordinaria invece può essere effettuata solo presso la MOTORIZZAZIONE e accade quando agli organi di polizia stradale sorgano dubbi sulla idoneità del mezzo alla circolazione.
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